Art. 1

In vigore dal 29 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 30973, emesso nell'adunanza del 25 settembre 1953; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, esclusa la zona appresso indicata. A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla parte della zona centrale ovest denominata RoccheCanne e San Cono, indicata nell'annessa planimetrica, vistata dal Ministro proponente, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-15;949#art-1

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