Art. 1
In vigore dal 7 ott 1954
N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene autorizzata l'accettazione di una donazione, fatta dal comune di Trento, a favore della "Fondazione Acropoli Alpina".
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 28. - TEMPESTA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-15;855#art-1