Art. 1

In vigore dal 26 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Ritenuto la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il voto 18 dicembre 1953, n. 2647, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni nella provincia di Cosenza: 1) Amendolara; 2) Cassano Jonio; 3) Corigliano Calabro; 4) Francavilla Marittima; 5) Rocca Imperiale; 6) Rossano; 7) Trebisacce; 8) Villapiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - ROMITA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 4. - CARLOMAGNO
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