Art. 1
In vigore dal 26 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuto la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il voto 18 dicembre 1953, n. 2647, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, la estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni nella provincia di Cosenza:
1) Amendolara;
2) Cassano Jonio;
3) Corigliano Calabro;
4) Francavilla Marittima;
5) Rocca Imperiale;
6) Rossano;
7) Trebisacce;
8) Villapiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 4. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-15;824#art-1