Art. 4

In vigore dal 15 lug 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI PICCIONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA - MARTINELLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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