Art. 1
In vigore dal 11 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
È approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata a Roma il 20 ottobre 1953 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica italiana e l'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni della Repubblica di San Marino, in sostituzione della Convenzione stipulata il 14 luglio 1940 ed approvata con regio decreto 19 maggio 1941, n. 869.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 9 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - VANONI - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-09;1379#art-1