Art. 1

In vigore dal 26 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 1067, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1952-53; Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi; Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53, presenta, al 30 giugno 1953, una disponibilità di lire 122.236.247; Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1952-53, il prelevamento di lire 27.562.352 (ventisettemilionicinquecentosessantaduemilatrecentocinquantadue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo n. 25 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inseriti ai seguenti capitoli dello Stato di previsione della spesa: Cap. 24. - Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicura- zioni....................................... L. 535.459 Cap. 30. - Indennita e rendite per inabi- lita permanente e morte del personale opera- io in seguito ad infortunio sul lavoro o ma- lattia professionale........................ " 5.613.049 Cap. 38. - Imposte e tasse............... " 9.863.238 Cap. 39. - Spese giudiziali e contenziose " 6.726.518 Cap. 40. - Affitto, adattamento e ripara- zione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino................................ " 5.824.088 ---------- L. 27.562.352 ---------- Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1952-1953. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1954 EINAUDI GAVA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;937#art-1

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