Art. 1

In vigore dal 19 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 23 aprile 1954 stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco del comune di Rimini per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio della filovia estraurbana Rimini-Riccione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1954 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
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