Art. 1
In vigore dal 18 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312; 1 ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, numero 2394; 1 ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, numero 848; 18 luglio 1942, n. 928; 24 novembre 1942, numero 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414; 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, numero 1311; 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541; 11 marzo 1953, n. 545 e 12 maggio 1953, n. 547;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "medicina del lavoro" e di "scienza dell'alimentazione".
Dopo l'art. 83 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo al corso di laurea in farmacia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 84. - "Per essere ammesso agli esami del terzo e quarto corso lo studente deve avere superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di fisica".
L'art. 95 è sostituito dal seguente:
"La Facoltà annualmente determinerà con apposito manifesto il piano di studi consigliato per le singole lauree.
Gli studenti che desiderano seguire un piano di stadi comprendente corsi complementari diversi da quelli consigliati dalla Facoltà, dovranno presentare motivata domanda entro il 31 dicembre per l'approvazione della Facoltà.
In ogni caso debbono essere osservate le seguenti norme:
L'iscrizione e l'esame di fisica tecnica debbono precedere la iscrizione e l'esame di macchine.
L'iscrizione e l'esame di meccanica applicata alle macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di macchine, costruzioni di macchine, disegno di macchine e progetti, tecnologie generali, tecnologie speciali.
L'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, costruzione di ponti, costruzione di macchine, costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni stradali e ferroviarie, tecnologie generali, architettura tecnica seconda parte e costruzione di macchine elettriche.
L'iscrizione e l'esame di idraulica debbono precedere Le iscrizioni e gli esami di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici.
L'iscrizione e l'esame di costruzione di macchine debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni aeronautiche e di impianti industriali meccanici.
L'iscrizione e esame di macchine debbono precedere la iscrizione e l'esame di impianti industriali meccanici.
L'iscrizione e l'esame di elettrotecnica debbono precedere le iscrizioni e gli esami di misure elettriche, impianti industriali elettrici, costruzione di macchine elettriche, comunicazioni elettriche, radiotecnica, trazione elettrica, geofisica mineraria, tecnica ed economia dei trasporti.
L'iscrizione e l'esame, di topografia con elementi di geodesia debbono precedere le iscrizioni e gli esami di costruzioni stradali e ferroviarie e geofisica mineraria.
L'iscrizione e l'esame di chimica organica debbono precedere le iscrizioni e gli esami di chimica fisica, chimica industriale, impianti industriali chimici.
L'iscrizione e l'esame di chimica applicata debbono precedere l'iscrizione e l'esame di impianti industriali chimici.
Le iscrizioni e gli esami di petrografia e geologia debbono precedere le iscrizioni e gli esami di arte mineraria, giacimenti minerari e geofisica mineraria.
Art. 100. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "ecologia".
Art. 141. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Alla scuola di perfezionamento in filologia classica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e i laureati in materie letterarie presso la Facoltà di magistero. La scuola di perfezionamento in filologia, classica comprende insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari".
Gli articoli dal n. 164 al n. 169 relativi al corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 164. - Il corso di perfezionamento in radio e telecomunicazioni ha la durata di un anno.
Art. 165. - Possono essere iscritti al corso i laureati in ingegneria e in fisica. È data tuttavia facoltà al Consiglio del corso di ammettere laureati in corsi di laurea affini ai precedenti.
Art. 166. - Le materie di studio sono le seguenti:
Fondamentali:
1) Complementi di matematica;
2) Complementi di radiotecnica;
3) Misure radiotecniche;
4) Onde elettromagnetiche;
5) Teoria dei circuiti;
6) Trasmissioni su filo;
7) Tubi elettronici;
8) Esercitazioni di laboratorio.
Complementari:
1) Radioricevitori;
2) Radio trasmettitori;
3) Televisione.
Art. 167. - Tali insegnamenti potranno essere integrati con altri a carattere monografico o con conferenze, da stabilirsi di anno in anno dal direttore del corso.
Si presume nota la materia trattata nei corsi di elettrotecnica, comunicazioni elettriche, radiotecnica della Facoltà di ingegneria.
Art. 168. - Al termine del corso è rilasciato un certificato di frequenza e di esami, per il conseguimento del quale gli allievi debbono sostenere con esito favorevole gli esami di profitto relativi alle materie fondamentali e, di norma, a due complementari, nonché una dissertazione su un argomento speciale.
L'art. 169 è abrogato.
È modificato l'ordinamento didattico delle seguenti scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia: ostetricia e ginecologia, oculistica, dermosifilopatia e venereologia, pediatria, ortopedia e traumatologia, odontoiatria e protesi dentaria, urologia, chirurgia, radiologia medica, medicina legale, malattie nervose e mentali, tisiologia, medicina generale, anestesia.
II. - Scuola di perfezionamento in ostetricia
e ginecologia
Art. 184. - La scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia, che ha la durata di quattro anni, conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.
Art. 185. - Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola è tassativamente fissato al 5 novembre di ogni anno. Il numero massimo di iscritti ad ogni anno di corso non può superare quello di otto.
Art. 186. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (esame quadriennale);
2) Fisiologia della gravidanza;
3) indagini di laboratorio;
4) Semeiotica ostetrica;
5) Patologia della gravidanza;
6) Puericultura pre e post-natale;
7) Anatomia patologica in rapporto alla ostetricia;
8) Medicina operatoria ostetrica;
9) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare in gravidanza;
10) Affezioni ginecologiche;
11) Anatomia patologica in rapporto alla ginecologia;
12) Semeiotica ginecologica;
13) Medicina operatoria ginecologica;
14) Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica.
Art. 187. - Gli insegnamenti sono così ripartiti nei quattro anni di corso:
1° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
2) Fisiologia della gravidanza;
3) Indagini di laboratorio;
4) Semeiotica ostetrica.
2° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
2) Patologia della gravidanza;
3) Puericultura pre e post-natale;
4) Anatomia patologica in rapporto all'ostetricia;
5) Medicina operatoria ostetrica;
6) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare in gravidanza. 3° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale);
2) Affezioni ginecologiche;
3) Anatomia patologica in rapporto alla ginecologia;
4) Semeiotica ginecologica;
5) Medicina operatoria ginecologica;
6) Radiologia e radio terapia ostetrica e ginecologica.
4° anno:
1) Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale).
Art. 188. - Agli iscritti al corso è richiesto un internato di undici mesi ogni anno.
Art. 189. - Ogni anno gli specializzandi sono tenuti a superare un esame scritto ed orale sulle materie di corso per passare all'anno successivo.
Alla fine del 4° anno gli specializzandi devono superare l'esame di profitto di clinica ostetrica e ginecologica per essere ammessi all'esame di diploma.
III. - Scuola di perfezionamento in oculistica
Art. 190. - La scuola di perfezionamento in oculistica conferisce il diploma di specialistica in oculistica.
Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.
Art. 191. - Il numero dei posti per ogni anno di corso viene determinato annualmente dal Consiglio della scuola, su parere della Facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 192. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Biomicroscopia oculare;
5) Oftalmoscopia;
6) Medicina operatoria oculare;
7) Infortunistica oculare;
8) Fisiopatologia e clinica oculistica;
9) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
10) Neurologia in rapporto all'oculistica;
11) Radiologia in rapporto all'oculistica;
12) Rinoiatria in rapporto all'oculistica.
Art. 193. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio:
1° anno:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Biomicroscopia oculare;
5) Oftalmoscopia;
6) Fisiopatologia e clinica oculistica.
2° anno:
1) Biomicroscopia;
2) Oftalmoscopia;
3) Fisiopatologia e clinica oculistica;
4) Medicina operatoria oculare.
3° anno:
1) Fisiopatologia e clinica oculistica;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
4) Neurologia in rapporto all'oculistica;
5) Radiologia in rapporto all'oculistica;
6) Rinoiatria in rapporto all'oculistica;
7) Infortunistica oculare.
Art. 194. - È obbligatorio l'internato per tre anni nella clinica oculistica.
Art. 195. - Gli esami delle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del 1° anno vengono dati in gruppo alla fine del primo anno di corso. Gli esami per tutte le altre materie vengono dati in gruppo alla fine del terzo anno.
IV. - Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia
e venereologia
Art. 196. - La scuola di perfezionamento in dermosifilopatia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermosifilopatia e venereologia.
Art. 197. - Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono due. Durante gli anni di corso è obbligatorio l'internato nella clinica dermosifilopatica.
Art. 198. - Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature, agli ambulatori, nonché della partecipazione attiva a tutte le ricerche cliniche di laboratorio e a quelle pratiche inerenti i servizi della specialità.
Art. 199. - Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Anatomia normale e patologica della cute;
2) Fisiologia della cute;
3) Patologia generale e microbiologia della cute;
4) Laboratorio;
5) Semeiotica dermatologica;
6) Patologia e clinica dermatologica (biennale);
7) Patologia e clinica delle infezioni sessuali (biennale);
8) Sessuologia;
9) Terapia specialistica generale e locale;
10) Terapia specialistica fisica;
11) Terapia specialistica chirurgica ed ostetrica.
Art. 200. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:
1° anno:
1) Anatomia normale e patologica della cute;
2) Fisiologia della cute;
3) Patologia generale e microbiologia della cute;
4) Laboratorio;
5) Semeiotica dermatologica;
6) Patologia e clinica dermatologica;
7) Patologia e clinica delle infezioni sessuali;
8) Sessuologia.
2° anno:
1) Patologia e clinica dermatologica;
2) Patologia e clinica delle infezioni sessuali;
3) Terapia specialistica generale e locale;
4) Terapia specialistica chirurgica ed estetica;
5) Terapia specialistica fisica.
Art. 201. - Gli esami, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori alla fine del 1° anno per il passaggio al 2° e si riferiscono alle seguenti materie: anatomia normale e patologica della cute, patologia generale e microbiologia della cute, laboratorio, semeiotica dermatologica, sessuologia. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi devono superare alla fine del 2° anno di corso, l'esame di profitto in gruppo di materie costituite da: patologia e clinica delle infezioni sessuali, terapia specialistica generale e locale, terapia specialistica chirurgica ed estetica, terapia specialistica fisica.
V. - Scuola di perfezionamento in pediatria
Art. 202. - La scuola di perfezionamento in pediatria conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica.
Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono due.
Art. 203. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1) Clinica pediatrica medica (biennale);
2) Puericultura (biennale);
3) Clinica pediatrica chirurgica (comprendente un breve corso di chirurgia orale);
4) Terapia generale (con particolare riguardo alla terapia generale infantile);
5) Clinica ortopedica (con esercitazioni);
6) Clinica otorinolaringoiatrica (con esercitazioni);
7) Clinica odontoiatrica.
Ad iniziativa del direttore della scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini.
Art. 204. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:
1° anno:
1) Clinica pediatrica medica;
2) Puericultura;
3) Clinica ortopedica;
4) Clinica otorinolaringoiatrica;
5) Clinica odontoiatrica.
2° anno:
1) Clinica pediatrica medica;
2) Puericultura;
3) Clinica pediatrica chirurgica;
4) Terapia generale.
Art. 205. - È obbligatorio l'internato nella clinica pediatrica durante due interi anni solari, salvo brevi licenze concesse di volta in volta dal direttore dell'Istituto. Una parte di questo internato può essere svolto presso Istituti di assistenza infantile (clinica chirurgica) Istituto per l'infanzia, ecc., per una durata complessiva non superiore a due mesi ogni anno.
Art. 206. - Durante l'internato in clinica pediatrica, gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente la clinica, prestando servizio nelle ore libere da lezioni, redigendo storie cliniche, praticando esami speciali, visitando ammalati di ambulatorio. Gli iscritti possono essere obbligati a pernottare a turno nell'Ospedale Gozzadini.
Art. 207. - L'insegnamento oltrechè a mezzo di lezioni cattedratiche è impartito quotidianamente in forma diretta, individuale, sulla scorta di casi clinici che si presentino di volta in volta all'esame.
Gli iscritti alla fine del 1° anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie: clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica odontoiatrica per poter essere ammessi al 2° corso. Alla fine del 2° anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto di un unico gruppo di materie, di tutte le materie del 2° anno di corso per poter essere ammessi all'esame di diploma.
VI. - Scuola di perfezionamento
in ortopedia e traumatologia
Art. 208. - La scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia conferisce il diploma di specialista in clinica ortopedica e traumatologica.
Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il diploma sono tre.
Art. 209. - Nei tre anni di studio è fatto obbligo dell'internato nella clinica ortopedica (Istituto Rizzoli).
Art. 210. - L'internato obbliga l'aspirante a presenziare alle visite quotidiane dei malati, all'ambulatorio, agli atti operativi, ad eseguirli ed a frequentare i gabinetti di ricerche radiologiche e istologiche.
Art. 211. - Le materie d'insegnamento durante i tre anni sono quelle indicate qui di seguito, tutte obbligatorie ai fini della frequenza e dell'esame:
1) Clinica ortopedica e traumatologica;
2) Patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotore;
3) Corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e di traumatologia;
4) Fondamenti di radiologia medica;
5) Semeiologia e radiognostica ortopedica e traumatologica;
6) Corso teorico-pratico di apparatoterapia ortopedica e traumatologica;
7) Pediatria ortopedica;
8) Infortunistica;
9) Neuropatologia del sistema locomotore;
10) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
11) Terapia fisica;
12) Fisiologia dell'apparato locomotore;
13) Anatomia patologica dell'apparato locomotore.
Art. 212. - L'esame di profitto è diviso in due gruppi:
1° gruppo: materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7), 10), 12) e 13);
2° gruppo: materie indicate ai numeri 4), 8), 9) e 11).
Gli allievi sono esaminati sul primo gruppo alla fine del primo biennio sul secondo prima dell'esame di diploma.
La scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria è trasformata in "scuola di specializzazione in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)" con il seguente nuovo ordinamento.
VII. - Scuola di specializzazione in stomatologia
(malattie della bocca e protesi dentaria)
Art. 213. - La scuola di specializzazione in stomatologia conferisce il diploma di specialista, in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria).
Il corso della scuola ha la durata di due anni.
Art. 214. - Gli insegnamenti che formano materie del corso di studi sono i seguenti:
1) Patologia e clinica stomatologica;
2) Chirurgia stomatologica;
3) Odontoiatria conservatrice;
4) Protesi dentaria;
5) Ortopedia dento-facciale;
6) Odontotecnica;
7) Anatomia e istologia patologica orale;
8) Paradentologia;
9) Embriologia, istologia, anatomia e fisiologia dentale e orale;
10) Anatomia e istologia patologica dell'organo dentale;
11) Microbiologia, e igiene stomatologica;
12) Farmacologia stomatologica;
13) Radiologia stomatologica;
14) Medicina legale e psicotecnica stomatologica;
15) Storia della stomatologia.
Art. 215. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:
1° anno:
1) Patologia e clinica stomatologica;
2) Chirurgia stomatologica;
3) Odontoiatria conservatrice;
4) Protesi dentaria;
5) Ortopedia dento-facciale;
6) Odontotecnica;
7) Anatomia e istologia patologica orale;
8) Embriologia, istologia, anatomia e fisiologia dentale e orale;
9) Anatomia e istologia patologica dell'organo dentale;
10) Microbiologia e igiene stomatologica;
11) Farmacologia stomatologica;
12) Radiologia stomatologica.
2° anno:
1) Patologia e clinica stomatologica;
2) Chirurgia stomatologica;
3) Odontoiatria conservatrice;
4) Protesi dentaria;
5) Ortopedia dento-facciale;
6) Paradentologia;
7) Radiologia stomatologica;
8) Medicina legale e psicotecnica stomatologica;
9) Storia della stomatologia.
Inoltre saranno tenute conferenze interessanti la specialità in rapporto alla clinica pediatrica, otorinolaringoiatrica, alla radiologia e radioterapia,
Art. 216. - Gli allievi sono tenuti a frequentare le seguenti esercitazioni individuali:
1) Odontoiatria conservatrice (al 1° e 2° anno di corso);
2) Chirurgia stomatologica (al 1° e 2° anno di corso);
3) Protesi dentaria (al 1° e 2° anno di corso);
4) Ortopedia dento-facciale (al 2° anno di corso);
5) Radiologia stomatologica (al 1° e 2° anno di corso);
6) Odontotecnica (al 1° anno di corso);
7) Paradentologia (al 2° anno di corso).
Gli allievi sia al 1° che al 2° anno di corso sono tenuti a frequentare l'Ambulatorio stomatologico.
Art. 217. - Un regolamento interno indica i doveri degli allievi, nonché l'orario delle singole lezioni ed esercitazioni.
Art. 218. - Tutte le lezioni cattedratiche possono essere impartite in modo esplicativo, dimostrativo, sperimentale, di colloquio e di conferenza a seconda delle opportunità didattiche,
Art. 219. - Gli esami di profitto, teorici e pratici, saranno sostenuti in due gruppi, uno alla fine del primo anno di corso, obbligatorio per l'ammissione al secondo anno e l'altro prima dell'esame di diploma.
Il primo gruppo comprende tutte le materie del 1° anno di corso e il secondo gruppo comprende tutte quelle del 2° anno di corso.
VIII. - Scuola di perfezionamento in urologia
Art. 220. - La scuola di perfezionamento in urologia conferisce il diploma di specialista in urologia. Gli anni di studio per conseguire il titolo sono tre.
Art. 221. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:
1) Anatomia del sistema urinario;
2) Fisiologia del sistema urinario;
3) Esami di laboratorio applicati all'urologia;
4) Patologia chirurgica;
5) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica;
6) Fisiopatologia dell'apparato urinario;
7) Anatomia patologica dell'apparato urinario;
8) Tecnica diagnostica ed endoscopia;
9) Radiologia.
Art. 222. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio:
1° anno:
1) Anatomia del sistema urinario;
2) Fisiologia del sistema urinario;
3) Esami di laboratorio applicati all'urologia;
4) Patologia chirurgica;
5) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica.
2° anno:
1) Fisiopatologia dell'apparato urinario;
2) Anatomia patologica dell'apparato urinario;
3) Patologia chirurgica;
4) Tecnica diagnostica ed endoscopica;
5) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica.
3° anno:
1) Tecnica diagnostica ed endoscopica;
2) Clinica chirurgica e tecnica operativa urologica;
3) Radiologia.
Art. 223. - Gli esami di profitto, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Essi si sostengono alla fine del 2° anno di corso e alla fine del corso totale, cioè prima di essere ammessi all'esame di diploma. Alla fine del 2° anno si sostiene l'esame di profitto, in un unico gruppo delle seguenti materie: anatomia del sistema urinario, fisiologia del sistema urinario, esami di laboratorio applicati alla urologia, patologia chirurgica, fisiopatologia dell'apparato urinario, anatomia patologica dell'apparato urinario. Alla fine del 3° anno di corso si sostiene l'esame di profitto, in un unico gruppo, delle seguenti materie: tecnica diagnostica ed endoscopica, clinica chirurgica e tecnica operativa urologica, radiologia.
Art. 224. - L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso nella clinica chirurgica con doveri ed attribuzioni uguali a quelli degli assistenti della clinica.
Gli iscritti debbono del pari assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e diagnostiche nel campo urologico che si facciano nella clinica stessa.
Art. 225. - Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.
IX. - Scuola di perfezionamento in chirurgia
Art. 226. - La scuola di perfezionamento in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.
Gli anni di studio per conseguire il titolo sono cinque.
Art. 227. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
2) Patologia chirurgica generale;
3) Clinica chirurgica;
4) Anatomia e istologia patologica;
5) Tecnica di laboratorio applicata (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia);
6) Patologia chirurgica speciale;
7) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
8) Radiologia;
9) Otorinolaringoiatria;
10) Ortopedia;
11) Medicina legale.
Art. 228. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei cinque anni di corso:
1° anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) Patologia chirurgica generale;
3) Clinica chirurgica generale.
2° anno:
1) Anatomia e istologia patologica;
2) Tecnica di laboratorio applicata (chimica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia);
3) Patologia chirurgica speciale;
4) Clinica chirurgica generale.
3° anno:
1) Anatomia e istologia patologica;
2) Patologia chirurgica speciale;
3) Clinica chirurgica generale.
4° anno:
1) Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
2) Radiologia;
3) Clinica chirurgica generale.
5° anno:
1) Ortopedia;
2) Otorinolaringoiatria;
3) Medicina legale;
4) Clinica chirurgica generale.
Art. 229. - Gli esami di profitto, che si sostengono in gruppo di materie, sono obbligatori alla fine del 3°, 4° e 5° anno di corso.
Gli allievi che non sostengono o non superano gli esami obbligatori non possono essere iscritti all'anno successivo. Alla fine del 3° anno gli allievi sostengono l'esame di profitto nei due gruppi di materie seguenti:
1° gruppo:
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Patologia chirurgica generale.
2° gruppo:
Anatomia e istologia patologica;
Tecnica di laboratorio applicata (clinica, istologia, batteriologia, sierologia ed immunologia);
Patologia chirurgica speciale.
Alla fine del 4° anno di corso gli allievi sostengono l'esame di profitto in unico gruppo di materie seguenti:
3° gruppo:
Tecnica degli esami e delle operazioni endoscopiche;
Radiologia.
Alla fine del corso totale sostengono l'esame di profitto in un unico gruppo nelle rimanenti materie:
Clinica chirurgica generale;
Ortopedia;
Otorinolaringoiatria;
Medicina legale.
Art. 230. - L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso e si svolge nella clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività e di presenza giornaliera agli ambulatori e alle visite di sala agli infermi.
Gli aspiranti hanno obblighi e attribuzioni analoghe a quelle degli assistenti della clinica.
Art. - 231. - Le lezioni sono tutte impartite in modo sperimentale e dimostrativo.
X. - Scuola di perfezionamento in radiologia medica
Art. 232. - La scuola di perfezionamento in radiologia medica conferisce il diploma di specialista in radiologia medica. Gli anni di studio post-universitari necessari per il conseguimento del titolo sono due.
Art. 233. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia medica sono le seguenti:
1) Fisica dei raggi X e dei corpi radioattivi;
2) Tecnica radiodiagnostica;
3) Semeiotica radiologica generale;
4) Semeiotica comparata fisica e radiologica;
5) Anatomia radiografica;
6) Fisiologia in rapporto con la radiologia;
7) Patologia generale in rapporto con la radiologia;
8) Anatomia patologica in rapporto con la radiologia;
9) Radiodiagnostica delle malattie interne (biennale);
10) Radiologia in pediatria;
11) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
12) Radiodiagnostica neurologica;
13) Radiologia clinica (biennale);
14) Trattazione dei casi clinici con speciale riguardo alla radiologia (biennale);
15) Radiobiologia;
16) Tecnica radioterapica;
17) Rontgen e Curieterapia (biennale);
18) Attino-diatermo-Marconi-terapia.
Art. 234. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di corso:
1° anno:
1) Fisica dei raggi X e dei corpi radioattivi;
2) Tecnica radiodiagnostica;
3) Anatomia radiografica;
4) Fisiologia in rapporto con la radiologia;
5) Anatomia patologica in rapporto con la radiologia;
6) Radiodiagnostica delle malattie interne (biennale);
7) Radiologia clinica (biennale);
8) Trattazione di casi clinici con speciale riguardo alla radiologia (biennale);
9) Radiologia;
10) Tecnica radioterapia;
11) Rontgen e Curieterapia (biennale);
12) Attino-diatermo-Marconi-terapia.
2° anno:
1) Semeiotica radiologica generale;
2) Semeiotica comparata fisica e radiologica;
3) Patologia generale in rapporto con la radiologia;
4) Radiodiagnostica delle malattie interne (biennale);
5) Radiologia in pediatria;
6) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica;
7) Radiodiagnostica neurologica;
8) Radiologia clinica (biennale);
9) Trattazione di casi clinici con speciale riguardo alla radiologia (biennale);
10) Rontgen e Curieterapia (biennale).
Art. 235. - Gli allievi sono obbligati ad un internato della durata complessiva di almeno sei mesi per ogni anno scolastico presso l'Istituto di radiologia e presso l'Istituto del radio. Per l'orario e le mansioni essi avranno gli stessi obblighi degli assistenti.
Art. 236. Alla fine del primo anno, gli allievi sosterranno un esame obbligatorio, in gruppo di materie, di ammissione al 2° corso costituito da prove teoriche e pratiche sulle materie annuali del 1° anno; sulle materie biennali potranno essere disposti dei colloqui.
Alla fine del 2° anno, gli allievi sosterranno un esame di profitto, in gruppo di materie, sulle materie biennali e su quelle annuali del 2° corso per essere ammessi alla discussione delle tesi.
Art. 237. - Ogni anno verranno tenuti agli allievi corsi di conferenze da cultori di radiologia e di scienze affini.
La scuola di perfezionamento in medicina legale è trasformata in "scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni" con il seguente nuovo ordinamento.
XII. - Scuola di perfezionamento in medicina legale
e delle assicurazioni
Art. 244. - La scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Il corso di studio post-universitari necessario per conseguire il diploma è di due anni.
Art. 245. - Le materie obbligatorie d'insegnamento distribuite nei due anni di corso sono le seguenti:
1° anno:
1) Nozioni generali di penalistica e di civilistica;
2) Traumatologia forense e lesività in generale;
3) Asfissiologia;
4) Tossicologia;
5) Tanatologia;
6) Tecnica e diagnostica delle autopsie;
7) Ematologia forense ed altre indagini di laboratorio.
2° anno:
1) Medicina legale e delle assicurazioni;
2) Neuropsichiatria forense;
3) Ostetricia e ginecologia forense;
4) Antropologia criminale e polizia scientifica;
5) Nozioni di radiologia;
6) Antropologia e segnaletica;
7) Metodologia delle perizie.
Art. 246. - L'internato è obbligatorio per il conseguimento del diploma ed ha luogo nell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 247. - L'interno è tenuto, oltre che a frequentare le lezioni e ad eseguire le esercitazioni, a prendere parte dell'attività pratica dell'Istituto.
Art. 248. - Al termine di ogni anno l'iscritto è obbligato per il passaggio all'anno successivo, a superare l'esame teorico pratico per ciascuna delle rispettive materie d'insegnamento indicate nell'art. 245.
Al termine del corso deve presentare e discutere la tesi per il conseguimento del diploma.
XIV. - Scuola di perfezionamento in malattie nervose
e mentali
Art. 254. - La scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali conferisce il diploma di specialista in malattie nervose e mentali. Gli anni di studio postuniversitari necessari per conseguire il titolo sono tre.
Art. 255. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
4) Fisiopatologia;
5) Semeiologia malattie nervose;
6) Ricerche ed esami biologici;
7) Semeiologia malattie mentali;
8) Neuroendocrinologia;
9) Anatomia patologica del sistema nervoso;
10) Radiodiagnostica;
11) Elettrobiologia clinica;
12) Psicoterapia;
13) Terapia fisica;
14) Tecnica manicomiale;
15) Chirurgia;
16) Radioterapia.
Art. 256. - Gli insegnamenti sono suddivisi come segue nei tre anni di corso.
1° anno:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Anatomia e fisiologia del sistema nervoso;
4) Fisiopatologia;
5) Semeiologia malattie nervose;
6) Ricerche ed esami biologici;
7) Semeiologia malattie mentali.
2° anno:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Neuroendocrinologia;
4) Anatomia patologica del sistema nervoso;
5) Radiodiagnostica;
6) Elettrobiologia clinica.
3° anno:
1) Clinica malattie nervose;
2) Clinica malattie mentali;
3) Psicoterapia;
4) Terapia fisica;
5) Tecnica manicomiale;
6) Chirurgia;
7) Radioterapia.
Art. 257. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori e di prestare servizio nell'Istituto, come assistenti volontari, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio inerenti alla specialità, sia durante l'anno accademico, sia durante le varie vacanze autunnali. Gli iscritti possono essere obbligati a pernottare a turno nella clinica.
Art. 258. - L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico dimostrativo sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico sia a scopo scientifico dovranno essere approvate dal direttore dell'Istituto.
Art. 259.- Ogni anno l'allievo, per poter essere ammesso all'anno di corso successivo, è tenuto a superare tutti gli esami nelle singole materie previste dall'articolo 256 dell'anno di corso precedente.
XVIII. - Scuola di perfezionamento in tisiologia
Art. 274. - La scuola di perfezionamento in tisiologia della durata di due anni, conferisce il diploma di specialista in tisiologia.
Art. 275. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma sono le seguenti:
1) Patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
2) Clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
4) Terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
5) Anatomia patologica della tubercolosi (biennale);
6) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
7) Patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia (biennale);
8) Radiologia dell'apparato respiratorio;
9) Patologia e clinica della tubercolosi delle prime vie respiratorie;
10) Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale);
11) La chirurgia della tubercolosi polmonare;
12) Igiene sociale e profilassi della tubercolosi;
13) Previdenza sociale e profilassi della tubercolosi;
14) Tecnica dispensariale;
15) Tecnica sanatoriale.
Esercitazioni pratiche delle varie materie: internato nei vari Istituti sanatoriali e dispensariali. Conferenze varie riguardanti l'anatomia, e l'istologia dell'apparato respiratorio, la fisiologia della respirazione, la tubercolosi e gravidanza, la tubercolosi oculare, la tubercolosi e infortunio, la tubercolosi cutanea, ecc., da affidare ai professori universitari delle singole materie.
Art. 276. - Le materie d'insegnamento sono così suddivise nei due anni di corso:
1° anno:
1) Patologia della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
2) Clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Semeiologia fisica e funzionale della tubercolosi dell'apparato respiratorio;
4) Terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
5) Anatomia patologica della tubercolosi (biennale);
6) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'appurato respiratorio (biennale);
7) Radiologia dell'apparato respiratorio;
8) Patologia e clinica della tubercolosi delle prime vie respiratorie;
9) Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale);
10) Patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia (biennale);
11) La chirurgia della tubercolosi polmonare (biennale);
12) Igiene sociale e profilassi della tubercolosi;
13) Tecnica dispensariale;
14) Tecnica sanatoriale.
2° anno:
1) Clinica della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
2) Terapia della tubercolosi dell'apparato respiratorio (biennale);
3) Anatomia patologica della tubercolosi (biennale);
4) Clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
5) Patologia e clinica della tubercolosi dell'infanzia (biennale);
6) Chirurgia della tubercolosi polmonare (biennale);
7) Previdenza sociale e medicina assicurativa;
8) Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale).
Art. 277. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche e i laboratori.
Art. 278. - Gli allievi sono obbligati a sostenere gli esami alla fine di ogni anno di corso e non potranno essere ammessi all'anno successivo se non hanno superato tutti gli esami annuali previsti per il primo anno di corso. Alla fine del corso superati tutti gli esami di profitto annuale e biennali del secondo anno gli allievi discuteranno una dissertazione scritta.
XIX. - Scuola di perfezionamento in medicina generale
Art. 279. - La scuola di perfezionamento in medicina generale conferisce il diploma di specialista in medicina generale.
Il numero dei posti per ogni anno di corso viene determinato annualmente dal Consiglio della scuola, su parere della Facoltà.
La durata degli studi post-universitari necessari per conseguire il titolo è di cinque anni.
Art. 280. - Le materie di insegnamento la cui frequenza è obbligatoria per il conseguimento del diploma sono le seguenti:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Fisiologia umana;
3) Semeiotica medica;
4) Patologia speciale medica;
5) Anatomia patologica;
6) Farmacologia;
7) Parassitologia, batteriologia e sierologia;
8) Semeiologia, oculare;
9) Semeiologia otorinolaringologica;
10) Semeiologia stomatologica;
11) Neuropatologia;
12) Semeiologia comparata radiologica;
13) Terapia fisica.
Art. 281. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei cinque anni di studio:
1° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Patologia speciale medica;
3) Anatomia patologica;
4) Semeiotica medica;
5) Fisiologia umana.
2° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Patologia speciale medica;
3) Anatomia patologica;
4) Farmacologia;
5) Parassitologia, batteriologia e sierologia.
3° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Anatomia patologica;
3) Semeiologia oculare;
4) Semeiologia otorinolaringologica;
5) Semeiologia stomatologica.
4° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Neuropatologia;
3) Semeiologia comparata radiologica.
5° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica;
2) Terapia fisica.
Art. 282. - Gli esami, che devono essere superati ogni anno per l'ammissione all'anno di corso successivo sono i seguenti:
1° anno:
1) Fisiologia, umana - Semeiotica medica.
2° anno:
1) Farmacologia - Parassitologia, batteriologia e sierologia.
3° anno:
1) Anatomia patologica - Semeiologia oculare - Semeiologia otorinolaringologica - Semeiologia stomatologica.
4° anno:
1) Neuropatologia - Semeiologica comparata radiologica.
5° anno:
1) Clinica medica generale e terapia medica - Terapia fisica.
Art. 283. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su materia oggetto del corso.
L'art. 285 relativo alla scuola di perfezionamento in anestesia, è sostituito dal seguente:
"Il numero dei posti per anno di corso viene determinato ogni anno dal Consiglio della scuola su parere del Consiglio della facoltà.
Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1954
EINAUDI
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 120. - CARLOMAGNO
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;755#art-1