Art. 1

In vigore dal 17 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551 e 25 agosto 1953, n. 1117; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Teoria generale del diritto; Dottrina dello Stato; Diritto pubblico romano; Istituzioni di diritto pubblico; Contabilità dello Stato; Sociologia criminale". Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: "Sociologia criminale". Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "Storia delle dottrine economiche". Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "Letteratura umanistica". Dopo l'art. 79 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 80. - "Alla Facoltà di lettere e filosofia è annesso l'Istituto di paleografia". Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e (inorganico chimico-fisico), sono aggiunti i seguenti: "Chimica teorica; Meccanica statistica". Gli attuali articoli dal n. 97 al 110 relativi ai corsi di laurea in fisica, in scienze matematiche e matematica e fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Laurea in fisica Art. 97. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in fisica sono i seguenti: Fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Analisi superiore; 4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale); 7) Fisica matematica; 8) Fisica teorica; 9) Fisica superiore; 10) Chimica fisica; 11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 12) Preparazioni chimiche. Complementari: 1) Calcoli numerici e grafici; 2) Calcolo delle probabilità; 3) Geometria differenziale; 4) Teoria delle funzioni; 5) Astronomia; 6) Geodesia; 7) Meccanica superiore; 8) Elettrotecnica; 9) Fisica nucleare; 10) Fisica terrestre; 11) Meccanica statistica; 12) Spettroscopia; 13) Chimica organica; 14) Mineralogia. L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno. Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Art. 98. - Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme: Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale. L'esame di analisi infinitesimale è propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, geometria differenziale, calcolo delle probabilità, calcoli numerici e grafici; teoria delle funzioni. L'esame di meccanica razionale è propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia. L'esame di fisica sperimentale è propedeutico rispetto agli esami di fisica teorica, fisica superiore, fisica nucleare, elettrotecnica, fisica terrestre, spettroscopia, meccanica statistica. L'esame di chimica generale ed inorganica con elementi di organica è propedeutico rispetto agli esami di preparazioni chimiche, chimica fisica, mineralogia. Art. 99. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari. Detto esame di laurea consta; a) di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito; b) di una prova pratica su tema assegnato in base a sorteggio tra i temi prestabiliti; c) della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche e su tema scelto dal candidato; d) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonché di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea ma differente da quella su cui verte la dissertazione. La dissertazione deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme ai titoli degli argomenti orali scelti dal candidato. Art. 100. - La Commissione per la prova pratica è composta di un professore di fisica sperimentale, di un assistente dell'Istituto di fisica, ove ha luogo la prova, e di un altro professore della Facoltà. La Commissione per il colloquio è composta di cinque professori di ruolo della Facoltà. Art. 101. - I laureati in scienze matematiche, in matematica e fisica, in ingegneria aspiranti alla laurea in fisica sono ammessi al terzo anno con la convalida di non più di dieci esami comuni superati a scelta dalla Facoltà. Coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirano al conseguimento della laurea in fisica possono godere dell'abbreviazione di corso, che viene stabilita con decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica. Laurea in scienze matematiche Art. 102. - Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze matematiche sono le seguenti: Fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) Analisi superiore; 4) Geometria superiore; 5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale); 7) Fisica matematica; 8) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Complementari: 1) Algebra superiore; 2) Geometria algebrica; 3) Matematiche complementari; 4) Topologia: 5) Calcoli numerici e grafici; 6) Calcolo delle probabilità; 7) Geometria differenziale; 8) Matematiche superiori; 9) Teoria dei numeri; 10) Astronomia; 12) Geodesia 13) Meccanica superiore; 14) Fisica teorica; 15) Fisica superiore. Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti. L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno. Art. 103. - Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme: Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di geometria descrittiva con disegno, analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale. L'esame di geometria, descrittiva è propedeutico rispetto agli esami di matematiche complementari, geometria superiore, geometria algebrica, topologia, algebra superiore. L'esame di analisi infinitesimale è propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, calcolo delle probabilità, teoria delle funzioni, matematiche superiori, calcoli numerici e grafici, geometria differenziale, teoria dei numeri. L'esame di meccanica razionale è propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia. L'esame di fisica sperimentale è propedeutico rispetto agli esami di fisica teorica e fisica superiore. Art. 104. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Detto esame di laurea consta: a) di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito; b) della compilazione di una dissertazione di carattere critico originale sulle scienze matematiche e su tema scelto dal candidato; c) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonché di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea. La dissertazione deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme ai titoli degli argomenti orali scelti dal candidato. La Commissione per il colloquio è composta di cinque professori di ruolo della Facoltà. Art. 105. - I laureati in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria, aspiranti alla laurea in scienze matematiche sono iscritti al terzo anno con la convalida di non più di dieci esami comuni superati a scelta della Facoltà. Coloro che sono provveduti di altra laurea ed aspirano alla laurea in Scienze matematiche possono godere dell'abbreviazione di corso, che viene stabilita per decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica. Laurea in matematica e fisica Art. 106. - Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in matematica e fisica sono le seguenti: Fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) Analisi superiore; 4) Matematiche complementari; 5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 6) Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale); 7) Fisica teorica; 8) Fisica superiore; 9) Chimica generale ed inorganica, con elementi di organica. Complementari: 1) Algebra superiore; 2) Geometria algebrica; 3) Geometria superiore; 4) Topologia; 5) Calcoli numerici e grafici; 6) Calcolo delle probabilità; 7) Geometria differenziale; 8) Matematiche superiori; 9) Teoria dei numeri; 10) Teoria delle funzioni; 11) Astronomia; 12) Fisica matematica; 13) Geodesia; 14) Meccanica superiore; 15) Fisica terrestre; 16) Meccanica statistica; 17) Spettroscopia; 18) Mineralogia. Per gli insegnamenti di analisi matematica e di geometria analitica e geometria descrittiva e di fisica sperimentale e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche. Art. 107. - Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme: Gli esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e di analisi algebrica sono propedeutici rispetto agli esami di geometria descrittiva con disegno, analisi infinitesimale, meccanica razionale, fisica sperimentale. L'esame di geometria descrittiva è propedeutico rispetto agli esami di matematiche complementari, geometria superiore, geometria algebrica, topologia, algebra superiore. L'esame di analisi infinitesimale è propedeutico rispetto agli esami di analisi superiore, calcolo delle probabilità, teoria delle funzioni, matematiche superiori, geometria differenziale, calcoli numerici e grafici, teoria dei numeri. L'esame di meccanica razionale è propedeutico rispetto agli esami di fisica matematica, meccanica superiore, astronomia, geodesia. L'esame di fisica sperimentale è propedeutico rispetto agli esami di fisica, teorica, fisica superiore, spettroscopia, fisica terrestre, meccanica statistica. Art. 108. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. L'esame di laurea consta: a) di un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito; b) di una prova pratica con relazione scritta su tema assegnato in base a sorteggio tra temi prestabiliti; c) della compilazione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche o matematiche e su tema scelto dal candidato; d) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonché di due su tre argomenti svolti dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione. La dissertazione scritta deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato. Art. 109. - La Commissione per la prova pratica, che ha luogo nell'Istituto di fisica sperimentale, è composta dal direttore di questo Istituto, da un assistente dello stesso Istituto e di un altro professore titolare della Facoltà insegnante materie del gruppo fisico matematico. La Commissione per il colloquio è composta di cinque professori di ruolo della Facoltà. Art. 110. - I laureati in scienze matematiche, in fisica e in ingegneria, aspiranti alla laurea in matematica e fisica, sono ammessi al terzo anno con la convalida di non più di dieci degli esami comuni superati a scelta della Facoltà. Gli altri laureati aspiranti alla laurea in matematica e fisica sono ammessi all'anno di corso stabilito caso per caso con decreto rettorale udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica. Art. 111. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 16) "Entomologia generale; 17) Parassitologia; 18) Meccanica dello sviluppo". L'art. 112 relativo al corso di laurea in scienze naturali è sostituito dal seguente: "Gli esami del 1° e del 2° anno sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del 3° e 4° anno, solo ai fini della successione degli stessi. Art. 119. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: "Entomologia generale; Parassitologia; Meccanica dello sviluppo; Citologia sperimentale". L'insegnamento complementare di "entomologia agraria" è soppresso. Art. 122. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti; "Geochimica; Giacimenti minerali; Micropaleontologia; Prospezioni geofisiche". Dopo l'art. 129 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi al corso di laurea in farmacia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 130. - Agli insegnamenti di chimica bromatologica, chimica biologica, farmacologia e farmacognosia, fisiologia generale e tecnica e legislazione farmaceutica, sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali alla fine dei quali lo studente deve sostenere una prova pratica. Art. 131. - L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importano ugualmente un esame teorico pratico al termine di ciascun anno di corso. Gli studenti non possono essere iscritti: a) al 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica e quello del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica; b) al 3° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato gli esami di chimica organica e del 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. Gli studenti non possono sostenere: a) L'esamne del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica; b) l'esame di chimica organica, se non hanno superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; c) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica, prima parte, se non hanno superato l'esame di chimica organica e, seconda parte, se non hanno superato l'esame di chimica biologica; d) l'esame di fisiologia generale, se non hanno superato gli esami di anatomia, di chimica organica e di chimica biologica; e) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica, se non hanno superato gli esami del 1°, 2° e 3° corso di chimica farmaceutica e tossicologica, di botanica farmaceutica e di farmacologia e farmacognosia; f) l'esame di farmacologia e farmacognosia, se non hanno superato quello di fisiologia. Art. 132 (già 130) è sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Deve aver compiuto, nel terzo e quarto anno, due periodi semestrali di pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notificherà, all'inizio, alla segreteria della Facoltà. L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate. Art. 134 (già 132). - Il primo ed il secondo comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "I laureati in chimica sono ammessi al 3° anno. I laureati in scienze naturali, in scienze agrarie, in medicina, e chirurgia, in medicina veterinaria ed i diplomati in farmacia, sono ammessi al 2° anno. Art. 137 (già 109). - Il quarto comma è sostituito dal seguente: 3) "L'idraulica rispetto alle costruzioni idrauliche; alle costruzioni marittime; agli impianti speciali idraulici; all'architettura navale". Al penultimo comma è aggiunto quanto appresso: 11) "Le costruzioni navali mercantili rispetto alle costruzioni navali militari". Art. 144 (già 116) relativo al corso di laurea in architettura è sostituito dal seguente: Le precedenze per gli esami del biennio sono così stabilite: L'esame di applicazioni di geometria descrittiva deve essere preceduto da quello di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva. "L'esame di elementi di architettura e rilievo dei monumenti (2° corso) dev'essere preceduto da quello di elementi di architettura e rilievo dei monumenti (1° corso). L'esame di mineralogia e geologia dev'essere preceduto da quello di chimica generale ed applicata". Art. 149 (già 121) relativo al corso di laurea in architettura è sostituito dal seguente: Le precedenze per gli esami del triennio sono così stabilite: Gli esami di scienza delle costruzioni devono essere preceduti da quelli di meccanica razionale e statica grafica e di fisica tecnica. L'esame di impianti tecnici deve essere preceduto da quello di fisica tecnica. L'esame di composizione architettonica (1° corso) deve essere preceduto da quelli di "elementi di composizioni", e di "caratteri distributivi degli edifici". L'esame di urbanistica (1° corso) dev'essere preceduto da quelli di "elementi di composizione", e di "caratteri distributivi degli edifici". L'esame di urbanistica (2° corso) dev'essere preceduto da quello di urbanistica (1° corso). L'esame di composizione architettonica (2° corso) deve essere preceduto da quelli di "composizione architettonica (1° corso)", e di "scienza delle costruzioni (1° corso)". L'esame di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni deve essere preceduto da quello di scienza delle costruzioni (1° corso)", e da quello di "fisica tecnica". L'esame di scienza delle costruzioni (2° corso) deve essere preceduto da quello di "scienza delle costruzioni (1° corso)". L'esame di restauro dei monumenti dev'essere preceduto da quelli di: "Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti", e di "scienza delle costruzioni (1° corso)". Dopo l'art. 293 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Scuola di specializzazione in fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Art. 294. - È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Art. 295. - La scuola di specializzazione in fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di due anni ed ha sede presso la clinica fisiologica della Università di Napoli - Istituto sanatoriale "Principi di Piemonte" dell'I.N.P.S. a Camaldoli. Art. 296. - Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia presso le Università della Repubblica italiana; il numero dei posti è limitato e fissato di anno in anno dal direttore della scuola. L'ammissione viene stabilita mediante concorso per titoli da una Commissione nominata dal direttore della scuola e presieduta dal medesimo. Art. 297. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche e sono altresì tenute a turni periodici di internate nei reparti dell'Istituto sanatoriale. Art. 298. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Patologia della tubercolosi, patologia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio; Anatomia e istologia patologica della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; Fisiopatologia dell'apparato respiratorio; Semeiotica fisica e funzionale nell'apparato respiratorio; Radiologia; Microbiologia; Igiene e legislazione sanitaria. 2° anno Clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; Patologia della tubercolosi; Anatomia e istologia patologica della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare; Fisiopatologia dell'apparato respiratorio; Chirurgia della tubercolosi polmonare tubercolosi chirurgica Tubercolosi dell'apparato locomotore. I corsi sono integrati: da conferenze scientifiche tenute da professori ordinari della Facoltà medica di Napoli e di altre Università italiane e da docenti di riconosciuto valore. Da turni di esercitazioni riguardanti la diagnostica e la terapia della tubercolosi polmonare dell'adulto e del bambino, delle tubercolosi e delle vie respiratorie superiori, dell'apparato locomotore, ecc.; da esercitazioni tecniche di laboratorio, inerenti alla fisiopatologia, alla microbiologia, all'ematologia, alla chimica clinica, ecc. Art. 299. - Gli allievi hanno obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno. Art. 300. - Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie d'insegnamento. Art. 301. - A norma del regolamento generale delle scuole di specializzazione, il direttore della scuola non concede l'ammissione agli esami a coloro che non abbiano il prescritto numero di presenze alle lezioni ed alle esercitazioni (4/5) ed a coloro che non hanno sostenuto in prescritta prova di colloquio. Art. 302. - Per l'ammissione al 2° anno di corso occorre avere sostenuto, gli esami dell'anno precedente, Art. 303. - Alla fine del 2° anno oltre agli esami speciali l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma. I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola. Art. 304. - I voti sia degli esami speciali che di diploma saranno espressi in settantesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 118. - CARLOMAGNO
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