Art. 1
In vigore dal 19 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, nonché il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il precedente proprio decreto in data 6 ottobre 1953, n. 1154, col quale, fra l'altro, sono state delimitate le zone di endemia malarica nella provincia di Taranto;
Vista la proposta di revoca totale della dichiarazione delle zone malariche del comune di Taranto avanzate dal Prefetto di quella provincia, previo motivato parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La dichiarazione delle zone di endemia malarica del comune di Taranto, contenuta nel precedente proprio decreto n. 1154 del 6 ottobre 1953, è revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-30;1110#art-1