Art. 1

In vigore dal 5 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 31 ottobre 1953, numeri 803 e 805; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 358.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 54-bis. - Spese effettive ordinarie, ecc.... L. 200.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 103-bis (di nuova istituzione). - Somma oc- corrente per il pagamento della quota dovuta dall'Ita- lia per le spese di funzionamento della Assemblea in- caricata di redigere un progetto di trattato istituen- te la Comunita politica Europea....................... L. 108.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 71. - Spese confidenziali, ecc.............. L. 50.000.000 ----------- L. 358.000.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-26;472#art-1

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