Art. 3

In vigore dal 21 lug 1954
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi indetti anteriormente alla data della sua entrata in vigore, purchè non sia scaduto il termine per la presentazione dei documenti già effettuata in conformità dei relativi bandi. Nella stessa forma del bando saranno stabiliti il termine e le modalità di cui al primo comma dell'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-24;368#art-3

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