Art. 1
In vigore dal 21 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799, 22 ottobre 1953, n. 801 e 31 ottobre 1953, n. 805;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-1954 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziari 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 43.159.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 577. - Gettoni di presenza, ecc........... L. 2.123.000
Cap. n. 578. - Indennita di missione, ecc......... " 3.636.000
Cap. n. 580. - Spese causali..................... " 700.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 94. - Spese pei servizi informativi, ecc.. L. 25.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 71. - Spese confidenziali, ecc............ " 7.000.000
Cap. n. 100-bis (di nuova istituzione). - Compensi
speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il la-
voro straordinario da corrispondersi a funzionari ed
impiegati dell'Amministrazione dell'interno e di al-
tre Amministrazioni dello Stato per prestazioni ec-
cezionali connesse con i lavori della Commissione di
cui all' art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297,
concernente provvidenze a favore della citta di
Napoli (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale
27 giugno 1946, n. 19).-............................ " 1.000.000
Cap. n. 104-ter ( di nuova istituzione, sotto la
Nuova rubrica di parte straordinaria: " Spese per
la Commissione di cui all'art. 6, primo comma, della
legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedi-
menti a favore della citta di Napoli"). - Indennità
di missione e rimborso spese di viaggio ai compo-
nenti la Commissione................................ " 2.500.000
Cap. n. 104-quater (di nuova istituzione). - Com-
pensi per indagini e studi ai componenti la Commis-
sione, estranei all'Amministrazione dello Stato..... " 1.200.000
---------- Totale....... L. 43.159.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;912#art-1