Art. 1

In vigore dal 21 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799, 22 ottobre 1953, n. 801 e 31 ottobre 1953, n. 805; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-1954 esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziari 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 43.159.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 577. - Gettoni di presenza, ecc........... L. 2.123.000 Cap. n. 578. - Indennita di missione, ecc......... " 3.636.000 Cap. n. 580. - Spese causali..................... " 700.000 Ministero delle finanze: Cap. n. 94. - Spese pei servizi informativi, ecc.. L. 25.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 71. - Spese confidenziali, ecc............ " 7.000.000 Cap. n. 100-bis (di nuova istituzione). - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il la- voro straordinario da corrispondersi a funzionari ed impiegati dell'Amministrazione dell'interno e di al- tre Amministrazioni dello Stato per prestazioni ec- cezionali connesse con i lavori della Commissione di cui all' art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvidenze a favore della citta di Napoli (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).-............................ " 1.000.000 Cap. n. 104-ter ( di nuova istituzione, sotto la Nuova rubrica di parte straordinaria: " Spese per la Commissione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedi- menti a favore della citta di Napoli"). - Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai compo- nenti la Commissione................................ " 2.500.000 Cap. n. 104-quater (di nuova istituzione). - Com- pensi per indagini e studi ai componenti la Commis- sione, estranei all'Amministrazione dello Stato..... " 1.200.000 ---------- Totale....... L. 43.159.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;912#art-1

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