Art. 1
In vigore dal 14 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, numero 577;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 974;
Udito il parere dei Consiglio di amministrazione de monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
Il supplemento di aggio nella misura del due per cento a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore concesso con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, è esteso alle sigarette Edelweiss con filtro e bocchino di sughero, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte del conti, addì 23 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;526#art-1