Art. 2
In vigore dal 5 ago 1954
Il presente decreto entrerà in vigore per i pagamenti da disporre dal 1 luglio 1954.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1954
EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-06-18;471#art-2