Art. 2

In vigore dal 5 ago 1954
Il presente decreto entrerà in vigore per i pagamenti da disporre dal 1 luglio 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1954 EINAUDI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
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