Art. 1
In vigore dal 15 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016, con la quale è stata autorizzata la maggiore spesa di L. 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta;
Visto l'atto 4 giugno 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 526;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 2 aprile 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria Società anonima italiana per il completamento, elettrificazione esclusa, del tronco Bari-Bitonto della ferrovia Bari-Barletta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-29;745#art-1