Art. 1

In vigore dal 15 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1016, con la quale è stata autorizzata la maggiore spesa di L. 2400 milioni occorrente per il completamento della ferrovia Bari-Barletta; Visto l'atto 4 giugno 1951, approvato e reso esecutorio con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 526; Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato il 2 aprile 1954 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Ferrotramviaria Società anonima italiana per il completamento, elettrificazione esclusa, del tronco Bari-Bitonto della ferrovia Bari-Barletta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
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