Art. 1
In vigore dal 12 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562;
Visto l'atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato e reso esecutorio con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 aprile 1947, n. 474, per la concessione alla Società per Azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) dell'impianto e dell'esercizio della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), col quale all'art. 3 viene fissato in sei mesi - dalla data del decreto di approvazione del suddetto atto capitolato - il termine per l'ultimazione dei lavori d'impianto della filovia;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1, col quale la Società per Azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra), è stata riconosciuta subingredita alla Società per Azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) nelle concessioni governative filotramviarie assentite a questa ultima Società, compresa quella della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario);
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1747, e 16 agosto 1952, n. 1303, con il primo dei quali è stato prorogato al 30 giugno 1952 il termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della suindicata filovia e con il secondo il termine stesso è stato prorogato al 30 giugno 1953;
Vista l'istanza 15 giugno 1953, con la quale la "Sometra" ha chiesto che, per le ragioni esposte nella istanza medesima, le venga accordata una proroga di 18 mesi dalla data del 30 giugno 1953 per l'ultimazione dei lavori della filovia;
Ritenuto che l'impianto della concessa filovia è stato eseguito in tempo utile per il tratto Pagani-Angri mentre non è stato costruito il tratto Angri-Pompei a causa sia delle gravi difficoltà incontrate con gli Enti proprietari per il perfezionamento degli atti di assenso relativi all'uso della strada statale n. 18 e delle strade provinciali, sia per le riparazioni agli impianti filoviari costruiti e gravemente danneggiati in dipendenza di eventi bellici che la Società ha dovuto eseguire con precedenza rispetto ai lavori di nuova costruzione e per i quali, solo di recente, ha potuto ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi di legge;
Ritenuto che i motivi del mancato compimento dell'opera nei termini di contratto possono ritenersi dovuti a causa di forza maggiore e che, di conseguenza, non sia da applicare la penalità prevista all'art. 7 del citato atto di concessione 11 marzo 1947 e che possa farsi luogo al parziale accoglimento dell'istanza sociale di proroga per il periodo di dodici mesi e cioè fino al 30 giugno 1954;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
Il termine utile per l'ultimazione del lavori di impianto del restante tratto Angri-Pompei (Santuario) della filovia. Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), concessa con atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474, alla Società per Azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) alla quale è stata riconosciuta subingredita la Società per Azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra) viene fissato al 30 giugno 1954 con esonero dalla penalità prevista all'art. 7 dell'atto suindicato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1954
EINAUDI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85; foglio n. 79. - TEMPESTA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-29;727#art-1