Art. 2
In vigore dal 15 ott 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto previsto dall'art. XIII del Protocollo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - TREMELLONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 114. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-19;948#art-2