Art. 1
In vigore dal 5 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto Presidenziale 24 gennaio 1951, n. 525;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
Decreta:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale ed ai relativi Protocolli e scambi di Note conclusi a Lisbona, tra l'Italia ed il Portogallo, il 24 luglio 1953.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-19;895#art-1