Art. 1

In vigore dal 5 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto Presidenziale 24 gennaio 1951, n. 525; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta: Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale ed ai relativi Protocolli e scambi di Note conclusi a Lisbona, tra l'Italia ed il Portogallo, il 24 luglio 1953.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-19;895#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo