Art. 1

In vigore dal 19 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 1951, n. 517, relativa all'istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di corsi pratici di lingue orientali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente previsti dalla legge 5 maggio 1951, n. 571, visto del Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 146. - CARLOMAGNO
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