Art. 1
In vigore dal 19 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 1951, n. 517, relativa all'istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, di corsi pratici di lingue orientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi pratici triennali di lingue orientali presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente previsti dalla legge 5 maggio 1951, n. 571, visto del Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 146. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-19;759#art-1