Art. 1

In vigore dal 21 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572; Visto l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico medesimo; Visto l' del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, sulla conservazione del nuovo catasto; Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto, modificato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227; Ritenuta la necessità di sopprimere gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e di Piacenza essendo nelle Province omonime ultimati i lavori per la formazione del nuovo catasto dei terreni; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Sono soppressi gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e Piacenza a decorrere dal 1 gennaio 1954 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
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