Art. 1
In vigore dal 21 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto l'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione del testo unico medesimo;
Visto l' del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, sulla conservazione del nuovo catasto;
Visto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1250, che stabilisce le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto, modificato con regio decreto 19 febbraio 1942, n. 227;
Ritenuta la necessità di sopprimere gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e di Piacenza essendo nelle Province omonime ultimati i lavori per la formazione del nuovo catasto dei terreni;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Sono soppressi gli Uffici tecnici del catasto de L'Aquila e Piacenza a decorrere dal 1 gennaio 1954
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 154. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-19;573#art-1