Art. 1

In vigore dal 11 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello. Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, in data 13 gennaio 1954, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terni, in data 9 gennaio 1954; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, è incorporato nella Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni. Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1954 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 161. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-19;335#art-1

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