Art. 1
In vigore dal 31 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Perugia il 14 dicembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Perugia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-07;641#art-1