Art. 1
In vigore dal 29 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione delle filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutivo l'atto-capitolato 18 marzo 1954, stipulato con l'intervento del legale rappresentante del comune di Trapani, fra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Anonima Siciliana Trasporti (S.A.S.T.), con sede in Palermo, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Trapani.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1954
EINAUDI
MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 58. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-07;421#art-1