Art. 1

In vigore dal 4 giu 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 marzo 1881, n. 107, con il quale venne costituito tra la provincia di Parma ed i comuni di Parma, San Lazzaro Parmense, Sorbolo, Guastalla, Boretto, Brescello, Gualtieri e Luzzara il Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara; Vista la deliberazione 12 giugno 1946, n. 1, con la quale è stato ammesso a far parte del Consorzio anche il comune di Suzzara; Vista la deliberazione 1 dicembre 1948, con la quale l'assemblea generale del Consorzio ha approvato le modifiche da apportare allo statuto consorziale, secondo il testo di cui all'allegato A alla delibera medesima; Ritenuto che le apportate modifiche risultano opportune e necessarie sia per adeguare lo statuto stesso agli attuali compiti del Consorzio, limitati alla semplice sorveglianza sull'esercizio della ferrovia effettuato dalla subconcessionaria Società Veneta, sia per metterlo in armonia con le nuove disposizioni legislative che regolano le Amministrazioni provinciali e sia, infine, per determinare gli oneri e le spese da ripartirsi tra i vari enti consorziati e la composizione ed i limiti di competenza dell'assemblea consorziale e del Consiglio di amministrazione; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per l'interno; Decreta: Articolo unico. Sono approvate le modifiche che con deliberazione in data 1 dicembre 1948 l'assemblea generale del Consorzio costituito con regio decreto 13 marzo 1881, n. 107, tra la provincia di Parma ed i Comuni interessati per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara, ha apportato allo statuto consorziale in conformità del testo allegato A alla delibera suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1954 EINAUDI SCELBA - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 190. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-05-07;1538#art-1

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