Art. 1

In vigore dal 14 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, numero 1386; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877, e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, numero 817; 28 aprile 1951, n. 955 e 19 giugno 1951, numero 709; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: "Diritto privato comparato". Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 12) "Scienza dell'alimentazione". Art. 48. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: 9) "Radioattività". 10) "Onde elettromagnetiche". Art. 49. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e aggiunto quello di: 12) "Onde elettromagnetiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 aprile 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 63. - TEMPESTA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-26;739#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo