Art. 1
In vigore dal 23 set 1954
N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica agraria statale "N.
Strampelli" di Bagnacavallo (Ravenna) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 30.000 in titoli di Stato, disposta a favore della Cassa stessa dalla famiglia Ruffaldi di Bagnacavallo, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio quinquennale, intitolato al sig. Andrea Ruffaldi.
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-10;806#art-1