Art. 1

In vigore dal 15 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 22 marzo 1928, n. 835, con il quale i comuni di Cantalupa, Roletto e Frossasco, in provincia di Torino, furono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Frossasco; Viste le istanze 1 settembre e 22 novembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Cantalupa e Roletto ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Frossasco in data 1 dicembre 1946, n. 51 e della Deputazione provinciale di Torino in data 2 giugno 1947, n. 7/3621, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi, Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . Sono ricostituiti i comuni di Cantalupa e Roletto, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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