Art. 1
In vigore dal 15 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 14 gennaio 1929, n. 119, con il quale i comuni di Andrate e Nomaglio furono riuniti in unico Comune, con denominazione Andrate e sede dell'ufficio municipale a Nomaglio;
Vista l'istanza 6 ottobre 1916, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Nomaglio, ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Andrate in data 16 novembre 1946, n. 6, e della Reputazione provinciale di Torino in data 14 febbraio 1947, n. 9-200, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Nomaglio, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-10;344#art-1