Art. 1
In vigore dal 3 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 635, con il quale i comuni di San Demetrio nè Vestini, Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo furono riuniti in unico Comune, con denominazione e capoluogo "San Demetrio nè Vestini";
Viste le istanze 18 e 14 ottobre 1945, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Demetrio nè Vestini in data 23 agosto 1947, n. 3, 13 dicembre 1947, n. 11 e della Deputazione provinciale dell'Aquila in data 16 maggio 1946, n. 214, 30 luglio 1946, n. 300, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Sono ricostituiti i comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-10;287#art-1