Art. 1

In vigore dal 2 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Atene, tra l'Italia e la Grecia, il 4 febbraio 1953; a) Accordo commerciale e relativi scambi di Note; b) Accordo di pagamento e relativi scambi di Note.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-04-07;749#art-1

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