Art. 1
In vigore dal 1 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799 e 31 ottobre 1953, n. 806;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 300.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 164 "Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio finanziario.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 31 marzo 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954
Atti dei Governo, registro n. 83, foglio n. 42. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-31;184#art-1