Art. 1

In vigore dal 3 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 26 gennaio 1928, n. 161, con il quale i comuni di Cipressa, Costarainera e Lingueglietta, in provincia di Imperia, vennero riuniti in unico Comune con denominazione "Cipressa"; Vista la istanza 28 agosto 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Costarainera ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cipressa in data 6 giugno 1948, n. 20 e della Deputazione provinciale di Imperia in data 13 giugno 1949, n. 7, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Costarainera, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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