Art. 1

In vigore dal 30 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 marzo 1928, n. 678, con il quale i comuni di Romans, Versa e Villesse furono soppressi e riuniti in Comune unico con denominazione e capoluogo "Romans d'Isonzo"; Vista l'istanza 11 settembre 1949, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Villesse ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Romans d'Isonzo in data 13 settembre 1949, n. 52 e della Deputazione provinciale di Gorizia in data 24 aprile 1950, n. 64, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Villesse, in provincia di Gorizia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-27;281#art-1

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