Art. 1

In vigore dal 25 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 19 febbraio 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società a. r. l. "Incremento Turistico Aremogna-Roccaraso" (S.I.T.A.R.), con sede in Roccaraso (L'Aquila) per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi, in servizio pubblico per trasporto di persone, dalla località Vallone San Rocco alla quota 1700, in comune di Roccaraso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1954 EINAUDI MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 115. - CARLOMAGNO
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