Art. 1

In vigore dal 4 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2496, con il quale i comuni di Aurigo, Borgomaro, Conio, San Lazzaro Reale, Ville San Pietro e Ville San Sebastiano, in provincia di Imperia, vennero riuniti in un unico Comune con capoluogo e denominazione "Borgomaro"; Vista la istanza 14 maggio 1953, con la quale oltre i tre quinti degli elettori del cessato comune di Aurigo ne hanno chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Borgomaro in data 14 settembre 1947, n. 89 e della Deputazione provinciale di Imperia in data 30 novembre 1946, n. 3, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Aurigo, in provincia di Imperia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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