Art. 1

In vigore dal 29 lug 1954
N. 425 Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Bologna, dell'appezzamento di terreno sito in quella città della superficie di mq. 1672, per la costruzione di case per profughi d'Africa, giusta contratto stipulato il 7 maggio 1953, che viene approvato e reso esecutorio. Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
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