Art. 1
In vigore dal 21 lug 1954
N. 371. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata "Ente per le opere parrocchiali di culto e di religione", con sede nella casa parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Assunta in Camaiore (Lucca), canonicamente eretta con decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 2 marzo 1953, intendendosi l'Ente autorizzato ad accettare la donazione disposta a suo favore da Marchetti Franco, consistente in un immobile, situato in Camaiore. È viene altresì approvato lo statuto della fondazione anzidetta.
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 148. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;371#art-1