Art. 1
In vigore dal 30 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 971, con i] quale i comuni di San Germano Chisone, Pramollo e inverso Porte furono soppressi e fusi in Comune unico con denominazione Germano Chisone, mutata successivamente con regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2490, in San Germano Chisone;
Vista l'istanza 16 settembre 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Pramollo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Germano Chisone in data 17 ottobre 1946, n. 69/43, e della Deputazione provinciale di Torino in data 3 novembre 1947, n. 26, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Pramollo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-22;279#art-1