Art. 1
In vigore dal 9 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
È concesso alla Scuola addestramento aviogetti dell'Aeronautica militare l'uso della bandiera conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.
La bandiera sarà custodita presso il Comando della scuola di addestramento aviogetti dell'Aeronautica militare dal proprio Comandante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1954
EINAUDI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 136. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-02;94#art-1