Art. 1

In vigore dal 9 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Articolo unico. È concesso alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare "Puglie" ed alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare "Sardegna" l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. Le bandiere saranno custodite presso i Comandi delle scuole di volo dai rispettivi Comandanti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1954 EINAUDI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954 Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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