Art. 1

In vigore dal 23 set 1954
N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per autorizzano i natanti a motore in dotazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad innalzare, nei servizi di polizia marittima, lacuale e fluviale e di rappresentanza, la bandiera navale della Marinai militare. Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 148. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-02;802#art-1

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