Art. 1

In vigore dal 30 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 11 marzo 1928, n. 548, con il quale i comuni di Germasino e di Stazzona furono soppressi e riuniti in Comune unico, con denominazione Stazzona Germasino e con capoluogo Stazzona; Vista l'istanza 17 ottobre 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Germasino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stazzona Germasino in data 7 maggio 1950, n. 62, in data 8 settembre 1951, n. 92, in data 31 ottobre 1953, n. 151, e della Deputazione provinciale di Como in data 21 novembre 1950, n. 7691, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . È ricostituito il comune di Germasino, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Stazzona Germasino è restituita l'antica denominazione di Stazzona.
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