Art. 1
In vigore dal 30 giu 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 marzo 1928, n. 548, con il quale i comuni di Germasino e di Stazzona furono soppressi e riuniti in Comune unico, con denominazione Stazzona Germasino e con capoluogo Stazzona;
Vista l'istanza 17 ottobre 1948, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Germasino ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stazzona Germasino in data 7 maggio 1950, n. 62, in data 8 settembre 1951, n. 92, in data 31 ottobre 1953, n. 151, e della Deputazione provinciale di Como in data 21 novembre 1950, n. 7691, con le quali venne espresso parere in ordine alla predetta richiesta;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
.
È ricostituito il comune di Germasino, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Stazzona Germasino è restituita l'antica denominazione di Stazzona.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-02;278#art-1