Art. 1

In vigore dal 30 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con i regi decreti 26 marzo 1942, n. 352 e 24 ottobre 1942, n. 1848; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: 7) "Storia della lingua italiana; 8) Letteratura nord-americana". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 31. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-03-02;180#art-1

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