Art. 1

In vigore dal 17 set 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138 e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, numero 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, numero 1825; 23 aprile 1952, n. 873 e 10 febbraio 1953, n. 383; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: 36) Storia comparata delle lingue classiche. Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: 17) Storia delle dottrine economiche; 18) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle elencate nell'art. 17 per la laurea in lettere. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di: 10) Chimica applicata. Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 12) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; 13) Viticoltura (semestrale). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-13;750#art-1

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