Art. 1

In vigore dal 30 mag 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519 e con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, n. 271; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 4 è sostituito dal seguente: "L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti". L'art. 10 è sostituito dal seguente: "Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati totalmente o parzialmente dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere con deliberazione del Consiglio di amministrazione in conformità delle norme contenute nella legge 18 dicembre 1951, n. 1551". L'art. 15 è sostituito dal seguente: "Per l'esame di laurea il candidato dovrà presentare: a) una dissertazione scritta svolta sopra un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia; b) due altri temi, scelti in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta, e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. Gli argomenti della dissertazione scritta e quelli dei temi orali debbono essere tratti dagli insegnamenti impartiti nella Facoltà. La dissertazione deve essere presentata alla Segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame, con la indicazione dei titoli dei temi orali. Due copie della dissertazione debbono essere assegnate dal preside della Facoltà a due professori; relatore è il professore della materia". L'art. 17 è sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione degli studenti che passano da uno ad altro corso di laurea e per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma, decide, caso per caso, il Consiglio di Facoltà ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269". Il presente decreto, munito del sigillo dello. Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 32. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-13;179#art-1

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