Art. 1

In vigore dal 25 lug 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827 e 30 luglio 1953, n. 999; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 42. - Dopo il numero 5) è aggiunto: 6) Scienze biologiche. Dopo l'attuale art. 48, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in scienze biologiche Art. 49. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Botanica (biennale); 5) Zoologia (biennale); 6) Anatomia umana; 7) Chimica organica; 8) Istologia ed embriologia; 9) Anatomia comparata; 10) Chimica biologica; 11) Fisiologia generale (biennale); 12) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Fisiologia vegetale; 2) Idrobiologia e pescicoltura; 3) Paleontologia; 4) Genetica; 5) Chimica fisica; 6) Antropologia; 7) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 8) Patologia generale; 9) Microbiologia; 10) Geologia; 11) Statistica; 12) Biologia delle razze umane; 13) Biologia generale; 14) Etnologia; 15) Patologia vegetale. Art. 50. - Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. Art. 51. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI TOSATO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 26. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;403#art-1

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