Art. 10

In vigore dal 22 lug 1954
I valori bollati di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI ZOLI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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