Art. 10
In vigore dal 22 lug 1954
I valori bollati di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954
EINAUDI
ZOLI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;374#art-10