Art. 2

In vigore dal 1 lug 1954
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;284#art-2

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