Art. 3

In vigore dal 1 lug 1954
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi la essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1954 EINAUDI TOSATO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 140. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;283#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo